𝗔𝗿𝘁. 𝟭𝟳 – 𝗙𝗲𝗿𝗶𝗲
1. Indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell'orario di lavoro, per ogni anno di
servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26
giorni lavorativi.
2. I lavoratori con retribuzione mensile percepiranno la normale retribuzione, senza alcuna
decurtazione; quelli con retribuzione ragguagliata alle ore lavorate percepiranno una
retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale per ogni giorno di ferie godute.
3. Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà
fissare il periodo di ferie, fermo restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da
giugno a settembre.
4. Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. A norma dell’art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003,
n. 66, un periodo minimo di 4 settimane per ogni anno di servizio non può essere sostituito
dalla relativa indennità, salvo il caso previsto al comma 8.
5. Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di
due periodi all'anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, salvo il caso
previsto al comma 8, deve aver luogo per almeno due settimane entro l’anno di maturazione
e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
6. Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad
una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
7. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non
usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo
convenzionale.
8. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo
di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e con
l’accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un
biennio, anche in deroga a quanto previsto al comma 4.
9. In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d'inizio del godimento del periodo
di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso
tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio
prestato.
10. Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso e di licenziamento, né
durante il periodo di malattia o infortunio.
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CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO IT
11. Il godimento delle ferie non interrompe la maturazione di tutti gli istituti contrattuali.
12. L’eventuale patologia contratta dal lavoratore durante il periodo feriale che determini il
ricovero ospedaliero, laddove debitamente certificata, interrompe il godimento delle ferie
per l’intera sua durata.
Chiarimento a verbale.
I lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo
restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro
settimanale – è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del
computo delle ferie.
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