REFERTO VS. CERTIFICATO MEDICO
"Il referto medico consiste in una relazione scritta rilasciata dal medico sullo stato clinico del paziente in seguito all’esame clinico o strumentale" ci dice il sito ufficiale
https://www.agendadigitale.eu/sanita/fascicolo-sanitario-elettronico-e-referti-online-novita-e-paletti-nelle-faq-del-garante/(Leggete il resto perché, se anche un po' vecchiotta, la spiegazione è tuttora applicabile)
E il certificato?
La Fnomceo, già nel 2018, ha pubblicato un apposito libretto, corredato di precise e utilissime citazioni di legge:
https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2018/10/PDF-EBOOK-INDICE.pdfin cui ci spiega che: "Per la sua finalità medico-legale, l’attività certificativa del medico esula dai suoi compiti clinici di cura del proprio paziente, ma mira a tutelarlo nella sua dimensione di persona depositaria di diritti e di doveri, soggetto ed oggetto ad un tempo delle norme giuridiche".
Quando un MMG o pediatra di libera scelta emette prescrizione di visita specialistica, insomma, lo specialista nella maggior parte dei casi emette un REFERTO, che attesta "lo stato clinico del paziente", o un certificato diagnostico.
NON può essere compito dello specialista, che magari neanche ha accesso al FSE, esonerare da un trattamento sanitario, tanto più che egli è tenuto a specificare nel dettaglio tutto ciò che riguarda il paziente e le sue patologie... informazioni che NON possono essere divulgate a terzi.
Ecco dunque che subentra il MMG o pediatra di libera scelta, quello che raccoglie referti clinici e di visite specialistiche e invia all'autorità (così come al datore di lavoro) un certificato che, nel rispetto delle leggi sulla privacy, non contiene né diagnosi né risultati delle analisi, ma solo le conclusioni (prognosi, valutazione rischi/benefici negativa, necessità di differimento, etc.) alle quali è giunto il medico, che con l'emissione di quell'atto pubblico
fidefacente fino a querela di falso (in quanto MMG e pediatra di libera scelta sono incaricati dalla ASL con rapporto di para-subordinazione) assume su se stesso ogni onere e responsabilità delle proprie decisioni.
Se gli avvocati avessero eccepito questa sacrosanta verità giuridica nei confronti di quei poverini sospesi dal datore di lavoro (che non può conoscere i dati sanitari dei dipendenti neanche quando siano questi ultimi a fornirglieli, come chiaramente ha stabilito il garante privacy), sarebbe stato già qualcosa...
Laura
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